STUDIO ANSALDI S.R.L.

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CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA  (CN)  Tel. 0173.296.611

         

Spett.le Azienda

                                                                                              

                                                                                              

ALBA, lì 8 gennaio 2025

 

 

OGGETTO: Sanzioni patente a punti nei cantieri edili.

 

 

Spettabile Azienda,

l’INL ha fornito le prime indicazioni sul regime sanzionatorio relativo alla c.d. patente a crediti, così come disciplinato dall’articolo 27, D.Lgs. 81/2008, con la nota n. 9326/2024, dopo aver acquisito il parere dell’ufficio legislativo del Ministero del lavoro.

Ricordiamo che, dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti che possono essere elevati fino a 100. La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili e, a tale ipotesi, è parificata quella dell’impresa o del lavoratore autonomo che operano privi di patente o, per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine o, nel caso di Stato non appartenente all’Unione Europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

Sono eccezioni all’obbligo del possesso della patente le seguenti:

- nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall’INL;

- per quanto concerne il periodo transitorio dal 23 settembre al 31 ottobre 2024, vale quanto indicato nella circolare n. 4/2024 in merito alla possibilità di operare in cantiere in forza di una autocertificazione/autodichiarazione trasmessa a mezzo pec;

- è permesso il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’articolo 14, D.Lgs. 81/2008.

 

Operatività in cantiere

Come detto, è eccezione al possesso della patente dotata di almeno 15 crediti quella che permette il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale e tale ipotesi trova evidentemente applicazione nei casi in cui un soggetto già possessore di patente abbia subito una decurtazione di crediti durante l’esecuzione di attività già avviate, così da comportare una riduzione dei crediti rimanenti sotto la soglia limite dei 15. Per tale casistica occorre verificare il valore dei lavori previsti nell’ambito del singolo appalto o subappalto, così come riportato nel relativo capitolato o contratto sottoscritto dalla singola impresa o dal lavoratore autonomo e non il valore dei lavori riferiti al cantiere nel suo complesso. Qualora il valore dei lavori eseguiti sia superiore al 30% del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest’ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito, mentre su ogni altro sito dove i lavori non abbiano raggiunto tale percentuale l’attività dovrà evidentemente cessare stante l’assenza del titolo abilitante. L’onere della prova spetta all’impresa o al lavoratore autonomo che, in difetto, non potrà avvalersi della possibilità di completare i lavori.

L’eccezione non è applicabile per coloro che siano risultati del tutto privi di patente o che non abbiano trasmesso la relativa richiesta tramite il portale dedicato.

 

Sanzioni amministrative

Sia nei confronti di coloro che operano nei cantieri privi di patente o di un documento equivalente, sia per chi possiede una patente con meno di 15 crediti è applicabile una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis, D.Lgs. 81/2008.

L’INL ritiene che il riferimento economico pari al 10% del valore dei lavori, al netto dell’Iva, vada sempre riferito al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore, contenente di norma un capitolato dei lavori affidati e un costo degli stessi, potendosi considerare anche eventuali preventivi formulati dall’impresa o dal lavoratore autonomo e accettati dal committente. Laddove, nell’ambito del singolo appalto o subappalto, le parti non abbiano formalizzato e indicato il valore dei lavori, la sanzione sarà determinata prendendo a riferimento la soglia minima pari a 6.000 euro.

Una volta individuato il valore di riferimento tra il 10% del valore dei lavori ovvero, se tale importo risulti inferiore o non noto, la soglia minima di 6.000 euro, la quantificazione in concreto della sanzione avviene applicando l’articolo 16, L. 689/1981 e competente a emanare la relativa ordinanza-ingiunzione è l’Itl ove opera il personale che ha accertato l’illecito.

Sono competenti all’accertamento dell’illecito e all’irrogazione della relativa sanzione tutti gli organi di vigilanza di cui all’articolo 13, D.Lgs. 81/2008.

 

Provvedimento interdittivo e allontanamento dal cantiere

E’ anche prevista l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023 per un periodo di 6 mesi e a tal fine saranno notiziati l'Anac e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine dell’adozione da parte dello stesso Ministero del provvedimento interdittivo.

Inoltre, il personale ispettivo dovrà provvedere, con gli effetti previsti dall’articolo 650, c.p., ad allontanare l’impresa o il lavoratore autonomo dal cantiere oggetto di accertamento, informando i medesimi soggetti dell’impossibilità di operare all’interno di qualunque cantiere temporaneo o mobile di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), in assenza di patente o di documento equivalente ovvero con una patente con punteggio inferiore ai 15 crediti.

 

Verifiche del committente e del responsabile dei lavori

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori a un’unica impresa o a un lavoratore autonomo, verifica il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell'attestazione di qualificazione SOA.

Rispetto a tale obbligo occorre distinguere diverse ipotesi:

- in caso di assenza della patente ab origine o attestazione SOA, il committente o il responsabile dei lavori che abbia omesso di verificare il titolo abilitativo e affidato i lavori a un soggetto che ne sia privo sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro, soggetta a diffida ex articolo 301-bis, D.Lgs. 81/2008;

- in caso di affidamento dei lavori a soggetto in possesso di patente ma con punteggio inferiore ai 15 crediti sarà applicata analoga sanzione;

- la sanzione di cui sopra non troverà viceversa applicazione qualora, solo successivamente all’affidamento, il titolo abilitativo venga meno per sospensione, revoca o decurtazione dei crediti sotto i 15, ma nei confronti dell’impresa esecutrice o del lavoratore autonomo troverà applicazione la sanzione di cui all’articolo 27, comma 11, D.Lgs. 81/2008 (10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro).

Atteso che l’obbligo di possesso della patente è entrato in vigore il 1° ottobre 2024 e che l’articolo 90 contestualizza le verifiche del committente e del responsabile dei lavori al momento dell’affidamento dei lavori, l’INL ritiene che la sanzione di cui all’articolo 157 sia applicabile unicamente nei confronti di lavori affidati dopo il 1° ottobre 2024.

Inoltre, considerato il tenore dell’articolo 90, comma 9, lettera b-bis) che stabilisce in capo al committente o al responsabile dei lavori la verifica del possesso del titolo abilitante “nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto”, la sanzione trova applicazione indipendentemente dal numero delle imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi che operano nel cantiere alle quali non sia stato verificato il possesso del titolo.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Con i più cordiali saluti.

           

                                                                                               Studio Ansaldi srl

 

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